Con riferimento al messaggio di posta elettronica sotto riportato, si conferma che, da una prima lettura del regolamento, e atteso che in parecchi punti la traduzione del testo lascia spazio a dubbi interpretativi, le disposizioni ivi contenute
sono sostanzialmente assimilabili a quelle di cui al regolamento (CE) n. 852/04 e, per alcuni aspetti inerenti gli alimenti di OA, a quelle del Reg (CE) n. 853/04.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti
Filippo Castoldi
Da: Filippo Castoldi
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 17:12
A: dipartimento.veterinario@ats-brianza.it; dipartimentoveterinario@ats-milano.it; veterinario.sondrio@ats-montagna.it; dipartimento.veterinario@ats-valpadana.it; dipartimento.veterinario@ats-insubria.it; direzione.dpv@ats-bg.it; prevenzioneveterinaria@ats-brescia.it;
massimo_aguzzi@ats-pavia.it
Cc: mario astuti (mastuti1956@gmail.com) <mastuti1956@gmail.com>; Gianluca Pinotti <Gianluca_Pinotti@regione.lombardia.it>; Emanuela Ammoni <Emanuela_Ammoni@regione.lombardia.it>
Oggetto: Export Arabia Saudita. Nuovi requisiti igienico-sanitari per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati.
Si trasmette in allegato la nota pari oggetto del Ministero della salute con l’allegato regolamento che entrerà in vigore a far data dal 1° luglio 2021 con l’invito a volerne assicurare adeguata diffusione presso gli operatori interessati.
Resta inteso che, oltre ai requisiti igienico sanitari, gli operatori interessati a esportare io propri prodotti verso l’Arabia S. dovranno assicurare anche il rispetto in materia di criteri religiosi, non di competenza dei servizi veterinari
o Sanitari.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti
Filippo Castoldi